DELIBERA 243/2013 ADEGUAMENTO INVERTER

ll GSE sta inviando ai produttori di impianti (allacciati prima del 31 marzo 2012) allacciati alla rete BT e MT dei distributori, una informativa circa la necessità di adeguare gli stessi, con azione di retrofit, alle prescrizioni della delibera 243/2013. L’adeguamento riguarda il paragrafo 5 dell’allegato A70. Si tratta di interventi relativi alla regolazione della frequenza di lavoro degli inverter (sino a 20kW) o delle protezioni di interfaccia, per gli impianti di potenza superiore a 20kW (ricordiamo che nel periodo precedente l’entrata in vigore della CEI 0-21, le DK5940 prevedevano l’uso di dispositivo di interfaccia esterno per gli impianti BT di potenza superiore a 20kW, art. 8.3 tabella 1).

La deliberazione 243/2013/R/eel ha integrato la deliberazione 84/2012/R/eel prevedendo che i produttori devono adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al Codice di rete:

  1. entro il 30 giugno 2014, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012;
  2. entro il 30 giugno 2014, gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012;
    1. entro il 30 aprile 2015, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012.

Inoltre si precisa che, in relazione alle prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell’Allegato A70, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.
Come meglio specificato nella parte motiva della deliberazione 243/2013/R/eel, la finalità del provvedimento è quella di proseguire l’adeguamento alle prescrizioni previste dall’Allegato A70 degli impianti di generazione distribuita già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, tramite interventi contenuti, generalmente eseguibili dall’installatore, che possono essere svolti in loco. Per questo motivo non sono stati previsti premi per promuovere gli adeguamenti, anche perché le tempistiche non sono stringenti e poiché, come già detto, gli interventi da effettuare sono contenuti e possono essere svolti tramite un intervento in loco generalmente eseguibile dall’installatore, tali interventi possono quindi essere effettuati congiuntamente ad altri eventuali interventi di manutenzione programmati.

Da quanto sopra detto, emerge che gli interventi di adeguamento richiesti sono sostanzialmente finalizzati a fare in modo che i predetti impianti rimangano connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz. Infatti, il comma 5bis.3 della deliberazione 84/2012/R/eel prevede che a seguito dell’adeguamento occorra esclusivamente attestare che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz (specificando l’intervallo di frequenza qualora ulteriormente esteso o, nel caso di impianti di produzione tradizionali, specificando i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell’adeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti). Ai fini delle attestazioni di cui al comma 5bis.3 della deliberazione 84/2012/R/eel, non è richiesta l’effettuazione di prove in campo.
Infine, poiché ai sensi delle previgenti disposizioni tecniche (poste in essere dalle imprese distributrici su base volontaria), nonché delle previgenti edizioni della Norma CEI 0-21, era necessaria una regolazione del sistema di protezione d’interfaccia non interferente con i valori indicati nel paragrafo 5 dell’Allegato A70, non si ritiene normalmente necessario alcun adeguamento all’intervallo di tensione indicato nel medesimo paragrafo 5.

 

FAQ

D: ll cliente ha già un codice di pratica e non capisco come posso inserire la documentazione sul portale perché telematicamente la pratica non è registrata.

R: Gli adeguamenti riguardano gli impianti allacciati prima di aprile 2012, il portale Enel è nato a luglio 2012. Tutti gli impianti oggetto di adeguamento delibera 243 sono stati gestiti in cartaceo.
Bisogna iscrivere il produttore al portale Enel con i suoi dati anagrafici, una volta iscritto, si entra nel portale, si clicchi sul pulsante delibera 243, si inserisce il POD e poi si hai la possibilità di creare il regolamento di esercizio che integra quello inviato in cartaceo.

D: Avendo un iscrizione al portale mia tramite la quale gestisco varie pratiche di clienti diversi, come posso fare ad iscrivere il cliente senza passare per una domanda di adeguamento?

R: Non è possibile. Non è prevista la gestione pratica con mandato di rappresentanza. Bisogna iscrivere il produttore con i suoi dati.

D: Per impianti (ad es. da 6 a 20kW con numero di inverter max 3) di non presenza di interfaccia esterna (fino a giugno 2012), si rende necessario installarne una? e se comunque, gli impianti fino a 6 (esenti da adeguamento) devono comunque comunicare al GSE?

R: Non è richiesta l’installazione di un’interfaccia esterna, non è un adeguamento CEI 0-21. 3 inverter sotto i 20kW, si adegua la frequenza (ed eventualmente la tensione) degli inverter come richiesto dalla delibera 243/13.

D: Per le protezioni di interfaccia esterna va effettuata la prova relè?

R: Al momento non è richiesta nessuna prova con cassetta relè dalla delibera 243/13.

D: In caso di regolazione di una P.I. esistente senza necessità di sostituzione con una nuova, è necessaria l’installazione dell’UPS come imposto dalla CEI 0-21?

R: No, non è richiesta dalla delibera 243/13.

D: Nell’adeguamento alla delibera 243/2013/R/EEL vanno modificati anche i tempi d’intervento o solo le soglie di frequenza?

R: Solo le soglie di frequenza

http://newsenergia.com/delibera-243-prova-cassetta-rele-spi-0129.html

http://newsenergia.com/delibera-243-inverter-interfacce-aeeg-gse-1212.html

http://newsenergia.com/trasformatore-fotovoltaico-impianti-bt-cei-0-21-0130.html

 

diagramma

 

Non sono cambiate le regole relative alle sostituzioni per cui:

  • In caso di sostituzione di inverter e/o protezione di interfaccia deve essere utilizzato un prodotto rispondente alle normative vigenti al momento della sostituzione.

In caso di tecnica impossibilità di sostituzione dell’inverter con uno di pari modello e conforme alla Norme vigenti, è ammesso l’utilizzo di macchine non conformi alla normativa vigente purché in grado di rimanere connesso alla rete nel range 49-51 Hz.

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