Delibera Teledistacco

Con la Deliberazione del 7 AGOSTO 2014 n. 421/2014/R/EEL, l’Autorità per l ’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato una nuova versione dell’Allegato A72 del Codice di rete di Terna .Questa delibera impone l’implementazione dei sistemi di teledistacco.

 

 

Su chi ricade l’obbligo? Su tutti gli impianti alimentati da fonte eolica e solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW in media tensione con richiesta di connessione presentata prima del 1 gennaio 2013.

 

I produttori sono tenuti ad adeguare gli impianti entro il 31 gennaio 2016, oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

 

L’adeguamento richiede l’installazione di un modem GSM le cui caratteristiche sono riportate nell’Allegato M della Norma CEI 0-16. Tale modem deve essere in grado di ricevere i segnali inviati dal distributore di energia per la gestione del distacco della generazione mediante comandi inviati via SMS.

 

Tale adeguamento comporta anche la revisione del Regolamento di Esercizio in essere mediante asseverazione di conformità redatta da impresa installatrice o professionista abilitato.

 

Contributi? I produttori che inviano entro il 30 giugno 2015 la comunicazione di avvenuto adeguamento alle prescrizioni relative al tele distacco, nonché dichiarazione di adeguamento del punto di consegna qualora soggetti a CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico), hanno diritto, a un premio pari a:

 

  • 500 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia;
  • 650 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia;
  • 800 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;

 

Tale premio viene dimezzato in caso di adeguamento dopo il 30 giugno 2015 e entro il 31 agosto 2015. Oltre tale data nessun contributo sarà più riconosciuto, fermo restando l’obbligo di adeguamento entro il 31 gennaio 2016.

 

Cosa succede se non viene effettua l’adeguamento? Il mancato adeguamento entro il termine ultimo sopra indicato comporterà la sospensione dell’incentivo GSE sia per impianti in scambio sul posto che per quelli in ritiro dedicato.

 

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